Statuto Nazionale
Art. 1 – Denominazione e finalità
L'UDI - Unione Donne in Italia APS è un'associazione autonoma di promozione politica, sociale e culturale, senza fini di lucro ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105.
Si è costituita il 1° ottobre 1945 con il nome “UDI - Unione Donne Italiane”. Affonda le sue radici nei Gruppi di difesa della Donna e, in generale, nell’ampia esperienza femminile della Resistenza contro la dittatura fascista, l'occupazione nazista, la guerra; fondamentale è il contributo per la costruzione dell’Italia repubblicana e democratica e per il lungo percorso, non ancora del tutto compiuto, di emancipazione e libertà femminile. Per sottolineare l'attenzione verso le donne che, nate altrove, vivono in Italia, dal 29 novembre 2003 l'UDI ha riletto il proprio acronimo come “Unione Donne in Italia”.
Noi donne dell'UDI rinnoviamo oggi il patto fondativo della nostra Associazione, riconoscendone storia e tradizione politica di cui resta la preziosa e ampia documentazione nelle carte custodite nell’ Archivio Centrale e nei vari Archivi territoriali riuniti anche nell’ Associazione nazionale degli Archivi UDI.
Di fronte al riposizionamento del dominio maschile all’origine di un nuovo ordine mondiale, confermiamo il nostro impegno di lotta al patriarcato in tutte le sue forme.
Per questo riteniamo ancora necessario il femminismo e le sue pratiche politiche.
Consideriamo come condizione della civiltà umana il rispetto e l’inviolabilità del corpo nella sua dimensione sessuata ed autodeterminata, contro ogni sfruttamento e mercificazione.
E’ nostro preciso intento proseguire l’impegno per l’affermazione dei diritti delle donne, fondamentale misura per l’affermazione dei diritti umani.
Continuiamo con determinazione a costruire una nuova civiltà nelle relazioni tra donne e uomini, sia sul piano interpersonale che su quello pubblico, dal rispetto reciproco alla comune responsabilità di cura della vita umana e dell’ambiente che la accoglie. Rifiutiamo l’esercizio del potere come dominio, ovunque si manifesti, e intendiamo contrastare qualunque governo, istituzione o organizzazione che pratichi espulsioni indiscriminate, torture, bombardamenti, attentati, messa a morte legale o illegale. Riaffermiamo con immutata convinzione il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali (art. 11 della Costituzione). Nella ricerca di nuove modalità di governo dei conflitti privilegiamo la costruzione di forti e autorevoli relazioni tra donne nel valore della solidarietà e dell’empatia, al di là di appartenenze geografiche, religiose, politiche, culturali, sociali.
Improntiamo i rapporti con associazioni e istituzioni a uno stile rigoroso e limpido e partecipiamo, a partire dall'elaborazione culturale e politica tra donne, al dialogo, all’approfondimento, al confronto politico proprio di ogni società democratica, difendendo sia nelle forme che nei contenuti le finalità e i valori che giudichiamo irrinunciabili.
Art. 2 - Oggetto sociale e sede
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle associate finalizzate, fra le altre, alle seguenti attività:
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del seguente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal Coordinamento.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle volontarie afferenti all’Associazione. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo alle proprie associate nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l’associazione stessa.
L'oggetto sociale dell''Associazione coincide con la piena realizzazione della soggettività femminile e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. L'associazione può esercitare, tra le altre, le attività di promozione, organizzazione, elaborazione di carattere culturale, sociale, formativo e politico; può porre in essere iniziative concrete, innanzi ad organi istituzionali e giurisdizionali regionali, nazionali e internazionali ai fini della tutela, promozione e valorizzazione delle donne. Può instaurare rapporti di dialogo, confronto, collaborazione e sinergia, in tutte le forme consentite, con altri enti o organismi omologhi a livello regionale, nazionale, internazionale, nonché con Enti ed Istituzioni, pubbliche o private, con finalità politiche, sociali, culturali e scientifiche.
Può porre in essere attività tese a sostenere il superamento di momentanee difficoltà delle donne che hanno subito violenza per mano di uomini; può porre in essere attività nei casi di femminicidio, di o atti persecutori, molestie sessuali anche nei luoghi di lavoro, discriminazioni legate al genere nell'accesso o nel mantenimento del rapporto di lavoro o, comunque, in tutti gli ambiti previsti nel Testo Unico sulle Pari Opportunità n. 198/2006, ivi compresa la rappresentazione del corpo della donna in tutte le sue forme mediatiche o l’uso di linguaggio sessista e discriminatorio che ne offenda la dignità.
L’Associazione può deliberare di costituirsi parte civile, previa raccolta del consenso della parte lesa ove occorra, nei processi penali dove la donna sia parte offesa e sia stata così come risultante dalla formulazione del capo di imputazione, lesa la sua autodeterminazione in tutte le forme di violenza, fisica, economica, psicologica e sessuale, negli atti persecutori, nei femminicidi-omicidi, nei maltrattamenti in famiglia, nelle lesioni personali-mutilazioni, nella violenza privata e, in tutte quelle pratiche e comportamenti discriminatori che costituiscono reato contro la incolumità personale, la libertà e la parità di genere.
L’Associazione può partecipare a bandi pubblici o privati regionali, nazionali, internazionali.
L’Associazione può compiere tutti gli atti necessari alle finalità perseguite.
L'Associazione ha sede a Roma in Via della Penitenza n. 37.
Art. 3 – Adesione all’UDI
Possono aderire all’UDI tutte le donne che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione e condividono il presente Statuto.
L’adesione all’UDI è individuale e avviene attraverso la richiesta da inoltrare direttamente alla Sede Nazionale oppure attraverso le sedi locali.
Tutte le iscritte si impegnano a rendere riconoscibili nella propria azione i principi che ispirano il presente Statuto.
Art. 4 – La forma associativa
L’UDI è articolata sul territorio in: Sede nazionale, Sedi locali, gruppi e singole donne che danno l’adesione all’UDI presso la Sede nazionale. Chi dà vita ad un nuovo gruppo UDI ne informa la Sede nazionale dichiarando la propria adesione allo Statuto.
Le donne che intendono costituire una Sede locale devono essere almeno 5 e, in assenza di un proprio statuto, devono adottare lo statuto nazionale.
Gli statuti locali devono contenere l’esplicita adesione al presente Statuto. Lo statuto locale, coerente con lo statuto nazionale, deve essere allegato alla comunicazione di adesione all‘UDI, unitamente ai nomi delle donne che ricoprono incarichi sociali e all’iscrizione all‘albo delle associazioni di promozione sociale. Le sedi locali e i gruppi inviano alla sede nazionale una relazione annuale sulla propria attività.
Le sedi locali sono tenute a depositare il proprio bilancio presso la sede nazionale. I Gruppi sono tenuti a presentare alla Sede nazionale una relazione annuale sull’attività svolta.
L’associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere ripartiti anche indirettamente durante la vita dell’associazione e devono essere invece reinvestiti a favore delle attività istituzionali.
Art. 5 – Diritti e doveri delle associate
Le iscritte all’UDI partecipano alle attività dell’Associazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso la tessera ed altri strumenti di seguito specificati; possono prendere visione dei libri sociali, con possibilità di farne copia; concorrono alla formazione delle decisioni dell’Associazione, sono elettrici e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
Le cariche rappresentative dell'UDI sono incompatibili con analoghi incarichi di rappresentanza rivestiti presso partiti politici e altre associazioni; il voto è personale.
Il rapporto associativo, oltre che per la morte dell’iscritta, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza.
Il recesso avviene su richiesta dell’iscritta, mediante comunicazione scritta all’Assemblea.
L’esclusione può essere disposta previa acquisizione dell’istruttoria del Comitato di garanzia, dal Coordinamento nazionale. In ogni caso, l’esclusione deve essere comunicata all’associata per iscritto assieme alle motivazioni e ratificata alla prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso all’Assemblea, da convocarsi entro 30 gg dal medesimo. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Il mancato pagamento della quota annuale comporta la decadenza dalla qualifica di socia. Il provvedimento di decadenza va assunto con la medesima procedura prevista per l’esclusione.
Qualunque sia la causa di cessazione del rapporto associativo, le socie non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione e non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, neanche nell’ipotesi di cessazione del rapporto associativo. Non è ammessa la figura della socia temporanea e la quota associativa è intrasmissibile.
Art. 6 – La Sede nazionale
La Sede nazionale dell’UDI è denominata: UDI Sede Nazionale – Archivio Centrale.
La Sede nazionale dell’UDI è il luogo fisico di incontro alla cui vita tutte le associate contribuiscono; in essa si raccoglie, si accumula, si memorizza, si valorizza e si promuove un patrimonio di pensiero, di conoscenza e di proposta.
L’Archivio Centrale svolge attività di promozione culturale, predisponendo le iniziative e i progetti più idonei anche alla formazione di docenti e studenti, da svolgersi nella sede nazionale, nelle scuole e nelle università.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- il Congresso nazionale;
- l’Assemblea nazionale;
- le Responsabili nazionali;
- il Coordinamento nazionale;
- il Comitato di Garanzia;
- la Tesoriera
- le Revisore dei Conti
Tutte le cariche devono intendersi svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese; il regolamento attuativo, proposto dal coordinamento e approvato dall’assemblea, regolamenta anche gli aspetti relativi ai rimborsi spese.
La composizione degli organi elettivi avviene su autocandidatura o proposizione motivata. Le cariche delle socie elette durano 2 anni e possono essere rinnovate nei limiti di seguito riportati.
Art. 8 – Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale si svolge nei tempi e nelle forme stabilite dall’Assemblea nazionale e comunque entro e non oltre 6 anni.
Art. 9 – L’Assemblea nazionale
L’UDI realizza il momento nazionale periodico di incontro e definizione della sua politica nell’Assemblea nazionale, luogo di confronto e valorizzazione delle diverse esperienze.
L’Assemblea nazionale elegge tutti gli organi dell’associazione; le elezioni avvengono su proposizione motivata.
Approva il bilancio; si riunisce almeno una volta l’anno; è validamente costituita qualunque sia il numero delle presenti.
Partecipano all’Assemblea nazionale con poteri di voto e di proposizione le donne in possesso della tessera annuale. L’Assemblea nazionale propone gruppi di lavoro su temi emergenti, verifica e valorizza i gruppi di lavoro su temi consolidati quali corpo-lavoro, archivio, violenza, comunicazione, risorse.
Le decisioni vengono adottate dalla maggioranza delle associate presenti
L’Assemblea nazionale è convocata dal Coordinamento nazionale.
In caso di necessità è convocata su richiesta di un decimo delle associate oppure da cinque Sedi Locali che abbiano complessivamente almeno centocinquanta iscritte.
Provvede alla ratifica dell’esclusione della socia a seguito dell’istruttoria e disposizione degli organi competenti; delibera sui ricorsi delle socie verso provvedimenti degli altri organi competenti (previa convocazione entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso);
Valuta annualmente il lavoro realizzato dagli organi dirigenti e può eventualmente provvedere alla sostituzione delle loro componenti dimissionarie.
Art. 10 – Le Responsabili nazionali
Le Responsabili nazionali sono due, di cui una è rappresentante legale dell‘Associazione.
Ogni Responsabile fa parte del Coordinamento ed è vincolata ad una relazione scritta di verifica all’Assemblea nazionale; hanno la responsabilità politica di pianificare l’attività della Sede nazionale; facilitano la relazione tra le associate; curano i rapporti tra l’UDI e altri soggetti sociali, le istituzioni e i media.
Ogni Responsabile nazionale può essere riproposta al massimo per tre mandati di seguito.
Art. 11 – Il Coordinamento nazionale
Il Coordinamento nazionale è composto dalle Responsabili nazionali e da un minimo di 11 ad un massimo di 15 donne elette dall’Assemblea; si riunisce almeno tre volte l’anno e decide autonomamente le forme e i modi del proprio funzionamento in relazione con le due Responsabili nazionali.
Il Coordinamento nomina al suo interno una segreteria composta da cinque socie.
Istruisce la dimensione progettuale entro la quale si sviluppa l’attività complessiva dell’Associazione; recepisce e realizza le istanze, gli obiettivi e le decisioni dell’Assemblea nazionale, organizza il proprio lavoro sulla base del principio di complementarietà con gli altri organi statutari; sostiene le attività dei gruppi di lavoro costituiti dalle socie; attiva forme di collaborazione e confronto con singole donne o realtà dentro e fuori l’UDI.
Dispone l’esclusione di iscritte a seguito di istruttoria da parte del Comitato di garanzia.
La sua attività è sottoposta annualmente a verifica dall’Assemblea nazionale, attraverso una relazione scritta.
La Segreteria è composta da cinque donne del Coordinamento nazionale. In accordo con le Responsabili nazionali assume le decisioni che hanno carattere d’urgenza, pianifica e dà esecuzione all’attività politica e organizzativa decisa dall’Assemblea nazionale e dal Coordinamento Nazionale.
Art. 12 – Il Comitato di Garanzia
Il Comitato di garanzia, eletto dall’Assemblea nazionale, è composto da tre donne dell’Associazione.
Ha il compito di vigilare affinché le regole dell’Associazione vengano rispettate da tutte e di intervenire a tutela dell’Associazione e delle associate, laddove se ne ravvisi la necessità.
Istruisce la documentazione a supporto dell‘esclusione di iscritte che abbiano tenuto comportamenti contrari allo Statuto, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. Trasmette tale documentazione al Coordinamento per il prosieguo di competenza.
Art. 13 – La Tesoriera
La tesoriera ha il compito del reperimento delle risorse in collaborazione con il gruppo risorse; si occupa della gestione e destinazione dei fondi a disposizione per l’attività ordinaria e straordinaria dell’Associazione; opera in stretto raccordo con il Coordinamento nazionale e le Responsabili nazionali; autorizza le proposte di spesa.
Redige i bilanci annuali preventivo e consuntivo che sottopone al Coordinamento nazionale per la presentazione e approvazione dell’Assemblea nazionale.
Art. 14 - Le revisore dei conti
Le revisore di conti, in numero di due, proposti dal Coordinamento nazionale, anche tra donne non iscritte all’associazione, hanno il compito di supervisione del lavoro amministrativo a garanzia della regolarità contabile dell’associazione. Attestano la regolarità del bilancio consuntivo presentando una propria relazione al Coordinamento nazionale. Durano in carica due anni.
Art. 15 – Riserva d’uso della denominazione e del logotipo dell’Associazione UDI – Unione Donne in Italia
L’UDI è titolare esclusiva del logotipo registrato, ai sensi della normativa vigente.
L’uso della denominazione e del logotipo è riservato all’UDI, ai suoi organi di governo, alle strutture dell‘Associazione previste dallo statuto e riconosciute, le quali sono tenute ad avvalersene per le attività associative e in ogni altro ambito ove sia necessario identificare con chiarezza l’associazione.
Al fine di promuovere iniziative, eventi, o progetti a carattere sociale, culturale, storico, l’UDI può concedere in uso il logo ad eventuali soggetti esterni all’Associazione.
E‘ vietato l’utilizzo del logo da parte di enti, associazioni, o altri soggetti a qualsiasi titolo, se non a seguito di concessione di licenza d’uso o patrocinio.
La concessione di licenza d’uso o patrocinio è di esclusiva competenza degli organi direttivi nazionali o delle sue strutture territoriali.
La concessione della licenza d’uso del logo è vietata per iniziative non conformi o palesemente in conflitto con i principi e le finalità dell’Associazione.
Art. 16 – Risorse dell’Associazione
Le risorse che l’UDI utilizza per le sue finalità sono: l’attività politica di ogni singola associata, il lavoro politico e di cura delle delegate, del Coordinamento e delle Garanti, delle sedi locali e dei gruppi; le quote di adesione delle iscritte; le entrate dell’autofinanziamento; le contribuzioni volontarie delle singole, dei gruppi e di terzi; i contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche o private; i contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali; le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, da donazioni, lasciti ed erogazioni liberali; le entrate da attività culturali, formative, commerciali, e da attività promozionali anche in collaborazione con soggetti privati e finalizzate agli obiettivi statutari.
L’Archivio fotografico e documentale della rivista “Noi Donne” costituisce, sotto il profilo del legame storico, patrimonio comune dell’UDI e della testata “Noi Donne” e in quanto tale non può essere alienato e impegna entrambi i soggetti in un’opera di attenta custodia e valorizzazione (accordo definito nell’Autoconvocazione del 15 marzo 1997 con la cooperativa Libera Stampa).
Tale archivio è attualmente depositato presso la Casa internazionale delle donne in via della Lungara n. 19 a Roma.
Art. 17 – Patrimonio dell’Associazione
Costituiscono patrimonio dell’Associazione:
- le risorse di cui all’art. 16.
- i beni mobili e strumentali adibiti alla funzionalità della Sede nazionale;
- l’Archivio Centrale dell’UDI, riconosciuto di “notevole interesse storico” in data 25/03/1987 dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio ai sensi del DPR 30.09.1963 n. 1409, ricade sotto la tutela dello Stato.
L’Archivio non può essere smembrato.
L’Associazione predispone gli strumenti atti alla promozione, conservazione e fruizione del bene. A tal fine, l’Associazione può deliberare di coordinarsi con gli altri archivi storici, attraverso l’Associazione Nazionale degli Archivi.
Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione anche indiretta degli utili e/o avanzi di gestione ad associate, collaboratrici o dirigenti o altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 18 – Scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dal Congresso, con decisione presa a maggioranza dei due terzi (in prima votazione) o assoluta (in seconda votazione) delle iscritte.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio dell’UDI, previo parere positivo del R.U.N.T.S. -da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge- può essere devoluto ad un ente del terzo settore con finalità simili a quelle dell’UDI o, in mancanza, ad enti che abbiano finalità di utilità generale.
Art. 19 – Norma di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti che disciplinano la materia in quanto compatibili.